LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23854/2009 proposto da:
L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato MAZZILLI DONATO, rappresentato e difeso dall’avvocato LASSANDRO Maria Michela;
– ricorrente –
contro
C.A. nella sua qualità di Amministratore di sostegno di L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato SERRA IGNAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA CORTE Costantino, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.P.;
– intimato –
avverso il provvedimento R.G. 473/08 del TRIBUNALE di BARI – Sezione Distaccata di ACQUAVIVA DELLE FONTI, del 30/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Maria M. Lassandro.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. L.F. ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro D.P.P., nella qualità di amministratore di sostegno di L.G., avverso l’ordinanza del 30 settembre 2009, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti, investito da esso ricorrente della domanda intesa ad ottenere la condanna di L. G., suo genitore, al risarcimento di danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per l’abusiva occupazione di un immobile, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di altro giudizio, pendente davanti al Tribunale di Bari, Sede Centrale, introdotto da L.G. per ottenere la riduzione della liberalità inerente il detto immobile, disposta in vita a favore del qui ricorrente dalla madre D.S., poi deceduta, nonchè il riconoscimento su di esso del diritto di uso ed abitazione ai sensi dell’art. 540 c.c..
All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria C.A., nominato amministratore di sostegno di L.G. il *****.
p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti testuali considerazioni:
“(…) 2.- Il ricorso per regolamento di competenza è soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e si presta ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., anzichè con quello di cui all’art. 380 ter c.p.c., perchè manifestamente fondato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.
3. – Il ricorso per regolamento di competenza, infatti, appare manifestamente fondato per una ragione che la Corte dovrebbe rilevare d’ufficio, nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla esistenza della causa di sospensione.
La ragione è che, essendo i due procedimenti inter partes pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, cioè il Tribunale di Bari, benchè l’uno davanti alla sede centrale e l’altro, quello asseritamente pregiudicato, davanti ad una sue sede distaccata, il giudice monocratico della sede distaccata avrebbe dovuto applicare l’art. 274 c.p.c., comma 2, e, quindi, stante la connessione fra le due controversie, rimettere al Presidente del Tribunale il fascicolo del giudizio di cui era investito, perchè provvedesse alle valutazioni di sua competenza ai sensi di detta norma, in vista della possibile riunione dei due procedimenti (si vedano, in termini: Cass. (ord.) n. 21727 del 2006; Cass. (ord.) n. 13194 del 2008). E’ appena il caso di rilevare che all’eventuale riunione non sarebbe d’ostacolo l’essere, in ipotesi, la causa pretesamene pregiudicante, a decisione collegiale (art. 50 bis c.p.c., n. 6), giusta la previsione di cui all’art. 281 nonies c.p.c..
Sembra, pertanto, doversi disporre la prosecuzione del giudizio in funzione dell’adozione da parte della Sezione Distaccata del provvedimento di rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale di Bari, salvo verificare, da parte del Collegio in sede di decisione, la possibilità di disporre, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., comma 2, una rimessione del fascicolo direttamente al detto Presidente”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione in ordine alla fondatezza del ricorso.
Dev’essere, dunque, disposta la prosecuzione del giudizio ed al riguardo ritiene il Collegio che la norma dell’art. 49 c.p.c., anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, contenga, quale amminicolo della disposta prosecuzione del giudizio, che la riassunzione del processo per la prosecuzione sia disposta dinanzi al Presidente del Tribunale di Bari, perchè valuti se disporre la riunione dei procedimenti davanti alla sede centrale del Tribunale.
Il termine per la riassunzione può fissarsi in mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente. Il giudice di merito provvedere sulle spese del regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del processo. Fissa per la riassunzione termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente. Visto l’art. 49 c.p.c., comma 2, dispone che la riassunzione avvenga davanti al Presidente del Tribunale di Bari, affinchè proceda alle valutazioni di sua competenza ai sensi dell’art. 274 c.p.c.. Rimette al giudice di merito la decisione sulle spese dell’istanza di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010