LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19066-2009 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio dell’avv. Riccardi Maurizio che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Caliulo Luigi, Antonino Sgroi e Lelio Maritato per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 617/2007 della Corte d’appello di Cagliari, depositata in data 8.2.2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IANNELLI Domenico.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Con ricorso al giudice del lavoro di Cagliari, M.F., in proprio e quale presidente della coop. L’Asparago s.r.l., proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui l’INPS (sede di *****) chiedeva il pagamento di contributi omessi.
Rigettata la domanda e proposto appello dal M., con sentenza 12.12.07-8.2.08 la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese del grado. L’Inps in data 27.6.09 avviava alla notifica a mezzo posta la sentenza di secondo grado in forma esecutiva, la quale veniva ricevuta dal M. il 29.6.09.
Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione con tre motivi deducendo con i primi due il vizio di violazione di legge e con il terzo il vizio di carenza di motivazione.
Rispondeva con controricorso l’INPS. Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.
Il ricorso per cassazione risulta avviato alla notifica in data 14.08.09 e notificato alla controparte il successivo giorno 19, quando ormai era già decorso il termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza, che nella specie era stata pubblicata, come sopra evidenziato, in data 8.02.08).
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010