Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17698 del 29/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CASILINA, 26, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO GIANLUCA, rappresentato e difeso da se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 11, presso lo studio dell’avv. D’ONOFRIO Angelo presso la SOFIM SPA, rappresentata e difesa dall’avv. DI LORENZO Errico, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 99/2009 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

CONSIDERATO IN FATTO

che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. Il tribunale di Ancona, sezione di Osimo, con sentenza depositata il 29.9.2009, accoglieva l’appello proposto da G.M. avverso la sentenza del giudice di pace di Osimo n. 346/07, e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo (emesso da tale giudice) di condanna della G.M. al pagamento nei confronti di G.D. delle spese di registrazione della sentenza n. 1123/2004 del tribunale di Ancona, ritenendo che il G. D. avesse gia’ il titolo per ottenere tale pagamento, costituito appunto dalla sentenza registrata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. D..

Resiste con controricorso G.M., che ha anche proposto ricorso incidentale.

2. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 339 c.p.c., comma 3, ritenendo che la sentenza del giudice di pace fosse inappellabile ed impugnabile solo con ricorso per cassazione.

3. Il motivo e’ manifestamente infondato. Poiche’ la sentenza del giudice di pace e’ stata emessa il 4.10.2007, la sentenza in questione era impugnabile solo con l’appello, giuste le modifiche apportate all’art. 339 c.p.c., comma 3, dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 100 c.p.c., poiche’ la parte, creditrice delle spese di registrazione della sentenza, per proporre azione di regresso verso la parte tenuta alle dette spese, deve necessariamente munirsi di titolo esecutivo e, quindi, nella fattispecie del decreto ingiuntivo.

5.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.

Il principio e’ che tra le spese di lite debbono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza e, quindi, anche quelle di registrazione della medesima (Cass. 21/05/1991, n. 5707), senza che sia necessaria un’espressa statuizione del giudice. Qualora il giudice condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita quell’obbligo consequenziale, gia’ contenuto nella legge (Cass. 29/07/2002, n. 11170).

5.2. Poiche’ la parte vittoriosa, che abbia conseguito la condanna della controparte al pagamento delle spese, ha gia’ con tale sentenza il titolo per ottenere il ristoro delle spese di registrazione della sentenza, essa non ha interesse processuale (ai sensi dell’art. 100 c.p.c.) a proporre domanda per ottenere un nuovo titolo.

Nel nostro ordinamento vige il principio per cui il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di’ azione e non puo’, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, salva l’ipotesi derogatoria in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla duplicazione del titolo gia’ conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia gia’ trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata (il che non si e’ verificato nella fattispecie) (Cass. 21/07/2004, n. 13518).

6. Con il ricorso incidentale la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., n. 2, poiche’ la disposta compensazione delle spese processuali e’ priva della motivazione in merito al requisito richiesto da tale norma e cioe’ della “presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

7. Il motivo e’ manifestamente infondato.

Infatti tale formulazione della norma si applica, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 solo ai giudizi instaurati dopo la data dell’entrata in vigore di tale legge e, quindi, non e’ applicabile alla fattispecie.

I giusti motivi di compensazione sono stati esplicatati dalla sentenza impugnata nell’elevata conflittualita’ e litigiosita’ di entrambe le parti. Trattasi di valutazione di merito rientrante nei poteri di quel giudice ed immune da censure in questa sede di sindacato di legittimita’.”.

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non sono modificati dalle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente;

che i ricorsi devono, percio’, essere rigettati;

che vanno compensate le spese di questo giudizio di cassazione, stante la reciproca soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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