LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. RAGUSA RICCARDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA;
– intimato –
avverso il decreto R.G. 2786/09 del GIUDICE DI PACE di LUCCA, del 30/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
PREMESSO IN FATTO 1. – E’ stata depositata la seguente relazione:
“La controversia ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca a carico del ricorrente, a seguito di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con la qualita’ di persona socialmente pericolosa. Il ricorrente, sposato con una cittadina italiana, sostiene di convivere con la stessa, dopo un periodo d’interruzione dovuto all’allontanamento della moglie. Il Giudice di Pace di Lucca ha accertato che la ripresa della convivenza non vi era stata, e che pertanto il decreto di espulsione era legittimo.
Con il ricorso si censura tale decisione, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 che vieta l’espulsione dello straniero convivente con il coniuge italiano, e si sostiene che la convivenza con la moglie era ripresa.
Il ricorso afferma una circostanza di fatto – la ripresa della convivenza con la moglie italiana – in contrasto con gli accertamenti del giudice di merito, neppure censurati, e propone un quesito sulla possibilita’ di espellere lo straniero convivente con il coniuge per ragioni diverse da quella indicata nell’art. 13, comma 1, per motivi di ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, ininfluente nel caso concreto, nel quale il presupposto della convivenza e’ stata escluso in fatto.
Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, in relazione all’ipotesi di inammissibilita’ indicata nell’art. 375 bis c.p.c., n. 1”.
2. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.
RITENUTO IN DIRITTO
1. – Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che e’ stata proposta.
2. – Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
3. – In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010