Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1798 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7910-2008 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMINO STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.O., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 278/2007 del TRIBUNALE di CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI ACIREALE, del 29/8/09, depositata il 27/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

P.1. M.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 settembre 2007, con la quale il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, ha rigettato perchè tardiva – previa qualificazione come opposizione agli atti esecutivi – l’opposizione da lui proposta avvero l’esecuzione forzata per obbligo di fare promossa nei suoi riguardi da M.O. e A., in forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza dello stesso Tribunale di Catania.

Al ricorso non v’è stata resistenza degli intimati.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c. (applicabile al procedimento ai sensi della L. n. 69 del 2009, comma 5 la quale con l’art. 37, comma 1, lett. d) l’ha abrogato, ma con effetti limitati ai ricorsi per cassazione relativi a provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge stessa).

Invero, l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia, testualmente, violazione dell’art. 615 c.p.c. opposizione all’esecuzione, non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, siccome imposto dall’art. 266-bis c.p.c.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione alle quali non è necessario aggiungere alcunchè.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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