Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18024 del 03/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

A.E.E., elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 23, presso l’avv. Salerni Arturo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 10/09 C.C., in data 29 gennaio 2009, nel procedimento iscritto al n. 309/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2010 dal relatore, cons. Stefano Schiro’;

udito, per il ricorrente, l’avv. Maria Rosalia Damizia per delega;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha osservato.

LA CORTE:

RITENUTO IN FATTO

CHE:

– e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

– A.E.E., cittadino *****, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 29 gennaio 2009, che ha rigettato il gravame dal medesimo proposto contro la sentenza del Tribunale di Trieste in data 12 agosto 2008, che ha respinto il ricorso del nominato cittadino straniero volto a far accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 ovvero la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e segg. del medesimo decreto legislativo o, in subordine, il diritto di asilo costituzionale riconosciuto dall’art. 10 Cost., comma 3; il Ministero intimato non ha svolto difese;

– il ricorso per cassazione e’ stato proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 il quale, nel testo derivante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 1, lett. m), e della L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. c), dispone che il ricorso “…e’ notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria …”;

– nella specie il ricorso per cassazione, con il relativo decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, non e’ stato notificato alle parti e pertanto deve procedersi a detto incombente da parte della cancelleria, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incombente di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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