LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20734-2008 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RCC EDIZIONI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORINO 122, presso lo studio dell’avvocato COMEGNA CARMELO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 695/2 008 del TRIBUNALE di ROMA, del 18/10/07, depositata l’11/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.
RITENUTO
quanto segue:
1. F.A. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza dell’11 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta dalla s.r.l. RCC Edizioni avverso il precetto da esso ricorrente intimato con atto del 22 febbraio 2007.
Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.
2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Considerato quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:
“…. 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
In via gradata l’unico motivo su cui si fonda sarebbe inammissibile perchè privo di pertinenza con la decisione impugnata.
Sotto il primo aspetto si rileva che il ricorso si fonda su documenti, relativi all’esecuzione di costituiti da due pagamenti effettuati su due libretti di deposito intestati al F. in relazione ad altra procedura esecutiva, i quali, secondo il Tribunale avrebbero estinto la pretesa esecutiva poi intimata con il precetto opposto. Ora, di tali documenti non si indica la sede in cui nel processo di merito sarebbero stati prodotti e, soprattutto, non si indica se siano stati prodotti e dove in questa sede di legittimità, siccome prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. In mancanza di tali indicazioni, a monte dell’eventuale improcedibilità che si evincerebbe per la mancata eventuale produzione, il ricorso difetta del requisito della cd. indicazione specifica dei documenti su cui si fonda, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Fra le implicazioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, infatti, sussiste l’indicazione specifica della sede in cui nel giudizio di legittimità il documento è prodotto (si veda dapprima Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e, quindi, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).
4. – In ogni caso, se si fosse potuto scendere all’esame del motivo, esso sarebbe apparso inammissibile per la ragione che ragiona dei pagamenti effettuati sui detti libretti come eseguiti a titolo di conversione, mentre la sentenza impugnata non ne ragiona in questi termini. Il ricorrente avrebbe dovuto proporre in conseguenza apposita censura diretta ad evidenziare l’erroneità della sentenza proprio sotto tale profilo, mentre l’illustrazione del motivo (e così prima l’esposizione in fatto) asseriscono del tutto apoditticamente che i due pagamenti vennero eseguiti “in sede di conversione”, tra l’altro senza fornire alcuna specificazione del perchè avrebbero avuto tale profilo funzionale e di come esso era stato introdotto e dimostrato nel giudizio di merito e sarebbe stato negletto dal Tribunale. Sicchè il motivo ragiona della sentenza impugnata senza individuare i presupposti che darebbero alla censura prospettata il valore di evidenziare un errore della stessa”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.
Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010