LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3661 del Ruolo Generale degli affari civili, dell’anno 2010:
B.O., alias B.O., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dall’avv. Salerni Arturo, presso il quale elettivamente domicilia in Roma al Viale Carso n. 23;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI ROMA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ex lege domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato;
– intimati –
avverso il decreto del giudice di pace di Roma, n. 3151/09 del 14 dicembre 2009, che ha convalidato l’ordine di trattenimento della ricorrente presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di *****, emesso dalla Questura della provincia di Prato il 5 dicembre 2009.
PREMESSO IN FATTO
1. E’ stata depositata in cancelleria l’11 maggio 2000 la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La B., cittadina extracomunitaria, espulsa dal territorio dello stato con decreto del Prefetto di Catania del 7.11.2006 per essersi trattenuta in esso senza permesso di soggiorno, restando l’espulsione ineseguita nonostante l’ordine di accompagnamento alla frontiera del Questore locale, faceva opposizione al locale giudice di pace contro i due provvedimenti d’espulsione e trattenimento, ritenuti legittimi dall’adito giudice.
In data 8 giugno 2007 la B. era fermata di nuovo in ***** per cui il successivo 11 giugno 2007 il Prefetto disponeva una nuova espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 e il Questore disponeva di nuovo il trattenimento della donna presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza di *****, con atto ancora ineseguito, per cui di nuovo la donna era fermata in provincia di ***** e il Questore di questa citta’, accertata la espulsione che precede, decretava di nuovo il trattenimento della donna presso il medesimo centro di cui sopra, con decreto dei 19 settembre 2009, trasmesso al Giudice di Pace di Prato che lo convalidava.
In contemporanea la donna, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 28 domandava il riconoscimento del suo stato di rifugiata politica con richiesta di protezione alla commissione e per l’istruttoria di tale procedura il Questore di Roma prorogava di trenta giorni il trattenimento, chiedendo al giudice di pace la convalida di tale proroga, autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13 dal giudice di pace locale con decreto del 14 dicembre 2009.
Contro tale decreto propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. la B..
Il ricorso lamenta in primo luogo violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 21, 28 e 35 perche’, in base a tali ultime norme, a seguito del permanere nel territorio dello Stato dello straniero espulso e gia’ trattenuto in un centro di identificazione, il Questore puo’ chiedere la proroga del trattenimento per consentire l’istruttoria sulla domanda di protezione al Tribunale monocratico e non al giudice di pace come accaduto nel caso.
Solo il Tribunale puo’ decidere sul trattenimento ai fini dell’asilo politico e il provvedimento di proroga e la convalida conseguente puo’ comunque ledere il diritto di domanda e la protezione allo Stato italiano.
Afferma la ricorrente che il Questore nel caso non poteva disporre la proroga di cui all’art. 14, comma 5 dovendo provvedere in relazione alla sola istruttoria per l’asilo e alla domanda di protezione in favore della B. per la quale si era chiesta la proroga del trattenimento.
Il ricorso e’ inammissibile perche’ non sono autosufficienti i presupposti di fatto in esso riportati, ben potendo il Questore chiedere la proroga autorizzata dal giudice di pace, dopo la convalida dallo stesso data al precedente decreto di tale autorita’ che aveva disposto il trattenimento della donna nel centro di identificazione di *****, potendo tali proroghe essere disposte, ai sensi della L. n. 286 del 1998, art. 1 fino a centottanta giorni massimi di trattenimento, per cui il provvedimento del giudice di pace che la ha autorizzata e’ sicuramente legittimo e comunque vale indipendentemente dalla eventuale proroga strumentale alla istruttoria della domanda di protezione, non imponendone la prosecuzione ne’ essendovi alcun rapporto di pregiudizialita’ tra le due attivita’ procedimentali. La carenza della indicazione di un motivo che renda illegittima la proroga del Questore autorizzata dal giudice di pace comporta palese la inammissibilita’ del ricorso per violazione di legge non essendo chiariti gli estremi nell’impugnazione.
Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile e si chiede al Presidente della sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.
2. Il ricorso e’ quindi inammissibile.
3. Le spese del giudizio di cassazione restano a carico della ricorrente non essendosi difeso in questa sede l’intimato Ministero.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010