Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1807 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5100/2009 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTOVA 44, presso lo studio dell’avvocato PASSI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSARRA Giampietro, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA PER LE STRADE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 26/11/07, depositata il 07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Baldassarra Giampietro, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. M.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pronunciata in data 26/11/2007- 7/1/2008, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto della domanda proposta dal M. nei confronti dell’A.N.A.S. per il risarcimento danni nell’incidente stradale occorsogli in data *****.

La decisione di merito ha escluso la responsabilità dell’A.N.A.S. ritenendo che l’incidente sia da attribuirsi all’esclusiva responsabilità del M., che, nell’occasione, teneva una condotta di guida imprudente e imperita.

p.1.1. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il Magistrato redattore della relazione è stato sostituito perchè impedito a partecipare all’adunanza della Corte, nell’imminenza della quale la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Invero sia il primo che il secondo motivo di ricorso – denuncianti entrambi congiuntamente violazione di legge e vizio motivazionale – si concludono con un quesito di diritto di carattere generale e astratto (rispettivamente in ordine ai presupposti di applicabilità dell’art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. con riguardo alla P.A. proprietaria della strada) tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente.

Merita puntualizzare che i giudici di appello hanno escluso la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità della P.A. pur volendo applicare l’art. 2051 c.c., nella specie peraltro, neppure invocato dall’attore ritenendo superata in concreto la presunzione di responsabilità gravante sull’Amministrazione. Invero la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., è esclusa dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

3.2. Manca, inoltre, in relazione ai vizi logici dedotti, la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., che, secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603;

Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisività del vizio”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi, del resto, rilievi dal ricorrente.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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