Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18304 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA ETR SPA gia’ ETR Esazione Tributi SpA incorporante SESIT PUGLIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. VIRGINTINO EMMANUELE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 499/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del 29.1.08, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza di appello di riforma di sentenza di primo grado relativa a domanda qualificata, dal giudice di primo grado, quale opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689.

L’unico motivo di ricorso per cassazione, con il quale si deduce l’inammissibilita’ dell’appello, appare manifestamente fondato, attesa la predetta qualificazione della domanda contenuta nella sentenza appellata (qualificazione cui va rapportata la valutazione di ammissibilita’ o meno dell’impugnazione: cfr. per tutte, Cass. Sez. Un. 3599/2003) e l’anteriorita’ della medesima sentenza, pubblicata nel 2005, alla entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), che ha abrogato l’u.c. della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, prevedente l’inappellabilita’ della sentenza emesse su opposizione ai sensi dell’art. 22 e segg.

della medesima legge.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente (la parte intimata non ha resistito al ricorso), i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la predetta relazione e’ condivisa dal Collegio;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. parte, perche’ il processo non poteva essere proseguito in grado appello;

che le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna l’intimato sig. L.R. alle spese dell’intero giudizio, liquidate in Euro 700,00, di cui 600,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di primo grado, Euro 700,00 di cui 600,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di appello, ad Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimita’, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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