Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18305 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L.A., D.L.P., A.A. nella qualita’ di uniche eredi di Di.Li.Al., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CAMPELLO SUL CLITUNNO 20, presso lo studio dell’avvocato GALDIERI RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO GIOVANNI DI SAN LIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3110/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 5.6.08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata e’ stata integralmente riformata la sentenza di primo grado, con cui era stata accolta domanda di risoluzione di contratto preliminare di comprevendita proposta dal dante causa degli attuali ricorrenti, sig. Di.Li.Al..

I motivi di ricorso, recanti violazioni di norme di diritto, si concludono con la formulazione di quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, oltremodo generici.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al p.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che solo l’avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide quanto sostenuto nella, predetta relazione;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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