Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18307 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PADOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIZZONI VINCENZO (della Civica Avvocatura) e MONTOBBIO ALESSANDRI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3364/2007 del GIUDICE DI PACE di PADOVA del 17.10.07, depositata il 29/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Andrea Ciannavei che si riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’u.c. dell’art. 23 legge cit..

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il P.M. non ha presentato conclusioni scritte;

che gli avvocati delle parti non hanno presentato memorie;

che il Collegio condivide quanto sostenuto nella predetta relazione;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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