Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18309 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. 2865/2009 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE Teodoro, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6728/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 20.9.07, depositata l’8/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

PREMESSO IN FATTO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’u.c., dell’art. 23 legge cit.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che, condividendo il Collegio quanto sostenuto nella relazione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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