Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18466 del 06/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MOZART 7/C, presso lo studio dell’avvocato VIVIO GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANI GUIDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.A., (gia’ titolare dell’omonima Ditta individuale), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MILLESIMI ANTONELLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2008 del TRIBUNALE di RIETI del 3/06/08, depositata il 08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il ricorso riguarda la liquidazione dei diritti di avvocato (posti – in ragione dei 2/3, come le altre spese processuali – a carico dell’attuale ricorrente) relativi al giudizio di primo grado, cosi’ come effettuata dal giudice di appello confermando quella del primo giudice.

Con tutti i tre motivi di ricorso si censura in definitiva, sotto diversi profili (rispettivamente omissione di pronuncia, difetto di motivazione e violazione della tariffa professionale), la liquidazione, da parte dei giudici di merito, di competenze non dovute.

I motivi appaiono inammissibili per genericita’, atteso che nel ricorso vengono indicate le prestazioni dell’avvocato di controparte che, ad avviso del ricorrente, andavano riconosciute, con le relative competenze, ma non vengono indicate – come invece sarebbe stato necessario – quelle oggetto di censura, ossia le prestazioni e le competenze erroneamente riconosciute dai giudici.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa e’ condivisa dal Collegio; che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 800,00, di cui 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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