Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18469 del 06/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26195-2008 proposto da:

T.G., T.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato TAGLIALATELA GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO LUVONI, NICODEMO MARIANO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 38519/06 del TRIBUNALE di MILANO del 23/11/06, depositata il 28/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

PREMESSO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata ordinanza con cui il tribunale ha rigettato domanda L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28 di liquidazione di compensi di avvocati, ritenendo di dover detrarre dal dovuto i maggiori costi sostenuti dal cliente a causa dell’ingiustificata rinuncia dei professionisti al mandato difensivo.

L’impugnata ordinanza – che esclude il credito azionato per effetto, in sostanza, di compensazione con controcredito risarcitorio – ha, però, valore sostanziale di sentenza di primo grado ed è conseguentemente appellabile (cfr., ex multis, Cass. 960/2009, 17622/2007, 2701/2004, 3649/1976, 2957/1969, 1557/1966).

Il ricorso appare dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte controricorrente ha presentato memoria;

che detta memoria è tuttavia inammissibile essendo inammissibile lo stesso controricorso, sia perchè non corredato dall’ avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica di esso eseguita a mezzo posta, (notifica dunque non provata: Cass. Sez. Un. 627/2008), sia perchè comunque tardivo, essendo stata la sua notifica richiesta il 15 dicembre 2008, a fronte del perfezionamento della notifica del ricorso il 31 ottobre precedente;

che la relazione sopra riportata è condivisa dal Collegio;

che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; che, in difetto di rituale attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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