Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18470 del 06/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26876-2008 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA, (ex Gest Line Spa), Direzione e coordinamento di Equitalia Polis Spa ed appartenente al Gruppo Equitalia Polis spa –

Agente della Riscossione per le Province di Bologna, Benevento, Caserta, Genova, Napoli, Padova, Rovigo e Venezia, in persona del Procuratore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONELLI, 50, presso lo studio dell’avvocato SODANO MARIA LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato MUROLO LANDI OSCAR, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

P.R., D.G., A.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 440/2008 del GIUDICE DI PACE di ISCHIA dell’11/02/08, depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dr. DOMENICO IANNELLI.

PREMESSO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 (tale qualificata anche dal giudice di merito), dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23, u.c., Legge cit.. Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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