Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18471 del 06/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26880-2008 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA, (ex Gest Line Spa), Direzione e coordinamento di Equitalia Polis Spa ed appartenente al Gruppo Equitalia Polis spa –

Agente della Riscossione per le Province di Bologna, Benevento, Caserta, Genova, Napoli, Padova, Rovigo e Venezia, in persona del Procuratore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONELLI, 50, presso lo studio dell’avvocato SODANO MARIA LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato MUROLO LANDI OSCAR, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C., COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36569/2008 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del 26/05/08, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

PREMESSO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione a cartella di pagamento, qualificata dal giudice di merito come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, sentenza dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23, u.c., legge cit..

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicate al P.M. e notificata all’avvocato della parte: ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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