Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18472 del 06/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VISCONTI DARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA LINEA Z SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore il liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINi 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 610/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 12/12/06, depositata il 20/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Giovanni Di Gioia, difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che conferma la relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Avverso la sentenza oggetto del ricorso in esame era stata proposta, dall’attuale ricorrente, domanda di revocazione con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2007.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, posto che la notificazione dell’impugnazione equivale agli effetti della scienza legale, anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta, nel caso in cui il soccombente abbia proposto istanza di revocazione e successivamente ricorso per cassazione, tale secondo ricorso in tanto puo’ essere considerato ammissibile in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’istanza di revocazione, salvo che detto termine sia stato sospeso dal giudice della revocazione su istanza di parte, atteso che il nuovo testo dell’ultimo comma dell’art. 398 c.p.c., introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 68 ha soppresso l’effetto sospensivo de iure del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito della proposizione dell’istanza di revocazione (Cass. 4807/1999, 7896/1999, 11204/2000, 15522/2002, 14254/2004, 23595/2004).

Nella specie il ricorso per cassazione risulta notificato il 29 ottobre 2008, oltre il termine “breve” di cui si e’ detto, che, del resto, non risulta essere stato sospeso dal giudice della revocazione. Esso appare pertanto inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al p.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa e’ condivisa dal Collegio;

che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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