Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18571 del 10/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALLINI MASSIMO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA dell’11/06/08, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio con sentenza 471/39/08 ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sua sentenza su ricorso di S.C. M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di *****.

Il soccombente ha proposto ricorso per revocazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorso per revocazione è inammissibile a sensi degli artt. 398 e 403 c.p.c., perchè non proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e perchè la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.600,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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