LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALLINI MASSIMO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 471/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA dell’11/06/08, depositata il 07/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio con sentenza 471/39/08 ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sua sentenza su ricorso di S.C. M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di *****.
Il soccombente ha proposto ricorso per revocazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso per revocazione è inammissibile a sensi degli artt. 398 e 403 c.p.c., perchè non proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e perchè la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.600,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010