Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18661 del 13/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO 11 –

Int. 5, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPANO EUGENIA, giusta procura speciale per atto notaio Filippo Magurno di Diamante, in data 13.3.2009, n. rep. 46.087, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1525/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 18.9.08, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 10 ottobre 2008, ha confermato, così rigettando l’impugnazione di R.I., la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di costei all’indennità di accompagnamento limitatamente al periodo dal marzo 1994 al marzo 1995.

La Corte territoriale, in base alla consulenza tecnica espletata in primo grado, ha ritenuto sussistente solo per tale lasso di tempo la condizione di non autosufficienza dell’assistibile, sottolineando che in coincidenza con la visita oculistica eseguita il 21 marzo 1995, come i puntualizzato dall’ausiliare, era emersa la sostanziale perdita della funzione visiva, e la gravità del quadro morboso da cui era affetta la R. e quale riscontrata in quella data, non poteva essere collocata in epoca anteriore alla indicata visita oculistica. Per il miglioramento della funzione visiva dopo l’operazione, ha poi specificato il medesimo giudice, il requisito sanitario per la prestazione in esame doveva essere escluso per il periodo successivo all’intervento di cataratta, nulla aggiungendo in proposito le deduzioni della consulenza tecnica di parte che era stata redatta in data successiva al maggio 2003.

La cassazione della sentenza è ora domandata dalla R. con ricorso basato su un motivo.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico mezzo di annullamento denuncia vizio di motivazione e addebita alla sentenza impugnata di non avere dato rilevanza alle gravi malattie da cui era affetta la ricorrente già dal 29 settembre 1992, data della domanda in via amministrativa, e risultanti dal verbale della visita eseguita dalla competente Commissione medica (“cirrosi epatica HCV positiva – grave deficit visivo bilaterale – cardiopatia ischemica con ipertensione arteriosa con anamnesi di etilismo acuto e con necessità di ricovero in ambiente psichiatrico per la sussistenza di disturbi psicoorganici relativi alla condizione di etilista cronica”). Deduce l’errore in cui è incorso il consulente tecnico di ufficio, poi riverberatosi nella sentenza impugnata che aveva condiviso il parere dell’ausiliare, nel ritenere il miglioramento della funzione visiva dopo l’intervento di cataratta, essendo la patologia oculare, già presente alla data della domanda amministrativa, di tipo “cronico degenerativo”.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si è osservato che la Corte territoriale, contrariamente a quanto si assume con la presente impugnazione, ha preso in esame le patologie riscontrate all’assistibile, tuttavia escludendo che anteriormente al marzo 1994, in mancanza di elementi di riscontro, potessero essere di gravità tale da integrare il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale in questione. Ed ha pure preso in esame, per negarne la validità, i rilievi mossi dalla consulenza di parte, evidenziando con argomentazioni esaurienti che l’indagine medica riportata in tale relazione, in quanto redatta nel 2003, non presentava le necessarie specificazioni sull’epoca in cui quelle infermità si erano manifestate di gravità tale da integrare il requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento.

Il medesimo giudice ha poi spiegato con deduzioni congrue, supportate dal parere dell’ausiliare, che a seguito dell’intervento di cataratta la R. aveva migliorato la funzione visiva dall’occhio sinistro.

Orbene le critiche mosse dalla parte, oltre ad essere generiche limitandosi ad affermare una maggiore gravità delle condizioni psico- fisiche dell’assistibile contro la diversa valutandone espressa in proposito dalla Corte territoriale, non spiegano come costei sarebbe stata impossibilitata a compiere in maniera autonoma gli atti elementari della vita quotidiana, pur avendo recuperato in parte la funzione visiva.

Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella richiamata relazione, alle quali, del resto, la ricorrente non ha replicato, e si deve perciò concludere per il rigetto del ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis, essendo stato il giudizio di primo grado con ricorso depositata nell’anno 2000.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

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