Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18808 del 20/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

IMONT 2 (già MONTEBOVI 2) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Benozzo Bozzoli n. 60, presso lo studio dell’avv. Montone Remo, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 35^, n. 103, depositata il 14 gennaio 2008.

Letta, la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

PREMESSO

– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la decisione indicata in epigrafe, pronunziata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in sede di rinvio, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il suo appello incidentale; ciò sul presupposto che “l’invocata sospensione del funzionamento degli Uffici finanziari si riferisce alle prescritta procedure di accertamento e non ha quindi rilevanza processuale”;

– che, a fondamento del ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.L. n. 498 del 1961, art. 1 e per l’effetto falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1, e art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, censurando la decisione impugnata per non aver considerato che l’evocata sospensione incide anche sui termini processuali;

che la società contribuente resiste con contro ricorso.

OSSERVATO

– che le doglianze dell’Agenzia, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminate, sono ammissibili, poichè idoneamente rispondenti ai canoni dell'”autosufficienza” ed alle prescrizione di cui all’art. 369 c.p.p., comma 2, n. 4;

– che le doglianze dell’Agenzia sono, peraltro, manifestamente fondate, giacchè la proroga dei termini tributari per l’ipotesi di mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari a causa di eventi di carattere eccezionale, prevista dal D.L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, convertito nella L. 28 luglio 1961, n. 770 (costituzionalmente legittima: cfr. C. cost. 56/09), è riferita a tutti i termini – sia sostanziali sia processuali – a favore sia dell’Ufficio sia del contribuente (cfr. Cass. 28856/09, 11137/06, 15073/04, 1287/04).

RITENUTO:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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