Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19027 del 02/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26830/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 368/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 10.5.06, depositata il 05/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Cagliari condannava l’Agenzia delle Entrate a pagare al dipendente D. F.G., inquadrato nell’area ***** posizione economica *****, la somma di Euro 7.001,02 a titolo di differenze retributive conseguenti all’espletamento di fatto, per il periodo dal *****, di mansioni dirigenziali, sul rilievo che nella categoria *****, ai sensi del CCNL applicabile, mentre era compreso l’espletamento temporaneo delle mansioni dirigenziali, non era invece compresa quella di reggenza, che si ha in caso di vacanza nella titolarità dell’ufficio, come era avvenuto nel caso di specie;

Letto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, mentre il D.F. è rimasto intimato;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè la sentenza impugnata si è attenuta all’orientamento di legittimità (Cass. n. 5892/2005, n. 3696/2010) con cui si è affermato che “Il profilo lavorativo relativo alla posizione economica *****, di cui all’allegato A del CCNL Comparto Ministeri del 6 febbraio 1999, non ricomprende tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per la vacanza del relativo posto, atteso che – in base al principio di cui all’art. 1362 cod. civ., secondo cui il principale strumento interpretativo della volontà delle parti è costituito dalle parole ed espressioni del contratto – deve ritenersi che i contraenti, omettendo l’indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica *****, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria”;

Il ricorso va quindi rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

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