Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19211 del 08/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS MARCELLO – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3112/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.E., CENTRO ELABORAZIONE BESUTTI & STEVENAZZI SNC, B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2007 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 21.11.07, depositata l’11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia – che censura l’unica, determinante ratio decidendi della sentenza impugnata – si rivela manifestamente fondato, dovendosi ribadire che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (Cass. n. 27655 e 27656/08;

3289 e 3290/09.

L’accoglimento di tale censura rende irrilevante l’esame del primo e del secondo motivo e, pertanto, si propone che, dichiarata assorbita ogni altra censura, la Corte tratti il procedimento in Camera di Consiglio adottando il seguente dispositivo: accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia. La stessa C.T.R. provvedere anche al governo delle spese di questa fase di giudizio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

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