LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato FAGIOLI MARCELLO, giusta delega a tergo della prima pagina del ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTURA di PESARO in persona del Questore pro tempore e PREFETTURA di PESARO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 70/2009 del GIUDICE DI PACE di PESARO, del 27/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- S.A. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi con i quali denuncia vizio di motivazione – contro il decreto del Giudice di pace di Pesaro di rigetto del suo ricorso contro il decreto dei espulsione e il conseguente provvedimento del Questore. Resistono con controricorso la Prefettura e la Questura intimate.
2.- Il ricorso – come eccepito dai resistenti – appare inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonche’ le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonche’ sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. sentenza, S.U., n. 16528/2008).
Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e cio’ rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del decreto impugnato, non potendosi ritenere esaustivo il quesito relativo alla “conoscenza da parte del ricorrente S.A., cittadino *****, della lingua italiana e se nel giudizio tale circostanza sia stata provata dalla Questura sulla quale incombeva l’onere”. Cio’ senza considerare – in ogni caso – che il provvedimento impugnato da atto della traduzione del provvedimento in lingua inglese e della presenza dell’attestazione di impossibilita’ di traduzione nella lingua dello straniero.
Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso in camera di consiglio”.
2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010