LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31015/2005 proposto da:
L.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato ADAMO Roberto, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BELLETTI CATERINA, PRESOT LORENZO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERTEL SPA ***** in persona dei suoi Dirigenti e rappresentanti statuari Dott. M.R. e Dott. F.
A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II, N. 11, presso lo studio dell’avvocato SCARPA Angelo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
N.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 574/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, Sezione Seconda Civile, emessa l’11/5/2005, depositata il 23/08/2005, R.G.N. 532/C/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato ANGELA SCARPA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28 agosto 1991 L.F., caduto a terra alla guida di un ciclomotore mentre percorreva una galleria, conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste N.F. e la s.p.a.
Genertel chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti assumendo di esser stato tamponato dall’auto del N..
Il Tribunale rigettava la domanda per non aver il L. provato il fatto.
Con sentenza del 23 agosto 2005 la Corte di appello di Trieste rigettava l’appello.
Avverso questa sentenza ricorre L.F. cui resiste la s.p.a. Genertel. Il ricorrente ha depositato memoria. Questa Corte all’udienza del 28 settembre 2009, a cui era presente il difensore domiciliatario del L., rilevato che il ricorso non era stato notificato al N. perchè deceduto, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi, assegnando il termine di sessanta giorni, decorrente, per la controricorrente, non presente, dalla comunicazione dell’ ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile non avendo nessuna delle parti provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del N., litisconsorte necessario ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ..
Si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010