Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1943 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12108/2008 proposto da:

A.M.R., B.A., BU.AN., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA Giuseppe, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato IOPPOLO DOMENICO, giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.M., T.C., T.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato SANTORO Patrizia, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAGLIOTI ROSA SABRINA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 234/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 28/11/06, depositata l’08/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro l’8 marzo 2007 confermava la sentenza resa il 30 settembre 2003 dal tribunale di Vibo Valentia, che aveva accertato che T.M., C. e R. avevano acquistato per usucapione un terreno sito in località *****, censito alla partita *****, fg. *****, particelle *****. Rigettava pertanto l’appello proposto da A.M.R., B.A. e Bo.An..

Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 22 aprile 2008; le signore T. hanno resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. La relazione ex art. 380 bis c.p.c., comunicata alle parti, ha concluso per l’inammissibilità del gravame.

Il primo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai presupposti dell’usucapione e al valore attribuito alle testimonianze escusse. Il motivo è per più profili inammissibile: in primo luogo esso non enuncia quale sia il fatto controverso, su cui verte la censura, secondo le modalità di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Le Sezioni Unite (SU n. 20603/07; Cass 4309/08; 16528/08) hanno chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Allorchè nel ricorso per Cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc, civ., deve pertanto essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. 8897/08;

16002/07). Tale formulazione non si rinviene nella deduzione del motivo di ricorso, articolato su due profili, senza concentrare in un punto riassuntivo la censura specificamente dedotta. In secondo luogo vi è manifesta violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, posto che l’analisi di alcune testimonianze, di cui si lamenta la inadeguata valutazione, non è proposta riportando integralmente le deposizioni stesse e gli altri elementi indispensabili, alla luce della sentenza impugnata, per far emergere la decisività di esse (cfr. Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06). Da ultimo, ove fosse configurabile la doglianza di omessa pronuncia del giudice d’appello sui motivi di gravame, va rilevato che essa sarebbe inammissibile, perchè avrebbe dovuto essere esposta denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., e osservando i conseguenti oneri di allegazione.

Il secondo motivo, che lamenta violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., cade anch’esso, prima di ogni altro esame, come ha rilevato parte controricorrente, perchè omette di concludersi con il quesito di diritto previsto dalla sopraccitata norma di rito, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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