LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CARPENTERIA METALLICA REGINE di Regina & Costa s.n.c.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 60/02/07, depositata il 10 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 60/02/07, depositata il 10 luglio 2007, con la quale, accogliendo l’appello della Carpenteria Metallica Regine di Regina & Costa s.n.c., è stata affermata l’illegittimità dell’atto di irrogazione sanzioni emesso nei confronti della contribuente per impiego di lavoratori irregolari.
La contribuente non si è costituita.
2. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributario, appare inammissibile, in quanto la questione di giurisdizione risulta preclusa dalla formazione del giudicato implicito sulla stessa, per effetto della pronuncia sul merito da parte del giudice di primo grado e della mancata impugnazione al riguardo dinanzi al giudice d’appello (Cass., Sez. un., nn. 24883, 26019 e 27531 del 2008); nè rileva il fatto che il difetto di giurisdizione deriva nella specie da una sentenza della Corte costituzionale (n. 130 del 2008), essendo questa intervenuta quando il giudicato si era già formato (Cass., Sez. un., 28545 del 2008).
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010