Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19532 del 14/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 128, presso l’avv. De Angelis Isabella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del Giudice di pace di Perugia in data 24 novembre 2007, nel procedimento iscritto al n. 11437/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha osservato.

LA CORTE A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. G.S., nato in *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Perugia in data 24 novembre 2007 che ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto contro il decreto di espulsione a lui notificato;

1.1. la Prefettura di Perugia ha resistito con controricorso;

Osserva:

2. il ricorso per cassazione appare inammissibile, in quanto fondato su di una circostanza di fatto – l’avere lo straniero presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato – che contrasta con l’accertamento compiuto dal Giudice di pace, che nel suo provvedimento ha espressamente escluso che sia stato chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto di validità il 30 settembre 2004;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

considerato che le argomentazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

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