Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19574 del 15/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2065/2008 proposto da:

O.J.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PRISCILLA 57/A, presso lo studio dell’avvocato DI CENCIO MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ANDREA Ernesto, GIANOLIO ALFREDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO DI REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 532/07 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA, depositato il 07/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

RILEVATO IN FATTO

che O.J.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice di pace di Reggio Emilia in data 7 dicembre 2007 con il quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Emilia il 15 ottobre 2007, sulla base del rilievo che la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero era provata dalla sua decennale permanenza in Italia e da un’attestazione di ufficiale di polizia e che, comunque, la lingua ufficiale della ***** è quella inglese nella quale il decreto di espulsione era stato tradotto;

che l’amministrazione ha presentato controricorso; che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

che le censure non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto;

che pertanto il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile – il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010

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