LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19574/2008 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell’avvocato SERRAO Bernardo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO pro tempore DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 163/07 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO, del 21/06/07 depositata il 25/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.
E’ presente il P.M., in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
RILEVATO IN FATTO
che M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice di pace di Avellino in data 28 giugno 2007 con il quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino il 24 maggio 2007, sulla base del rilievo che la mancata traduzione del provvedimento espulsivo in lingua conosciuta dallo straniero, secondo l’insindacabile attestazione dell’autorità amministrativa, era giustificata dall’impossibilità di reperire un interprete di tale lingua e dal fatto che lo straniero aveva dichiarato di conoscere a sufficienza la lingua inglese e, comunque, che aveva proposto tempestivamente l’opposizione;
che l’amministrazione ha presentato controricorso;
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., e memoria del ricorrente.
RITENUTO IN DIRITTO
che il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sull’insindacabilità dell’attestazione dell’irreperibilità dell’interprete e che avverso tale ratio decidendi il ricorrente non formula specifiche censure;
che pertanto il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile – il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010