LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente —
contro
TECNO FINANZIARIA s.r.L, in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 122/35/06, depositata il 31 gennaio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 122/35/06, depositata il 31 gennaio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Tecno Finanziaria s.r.l in liquidazione per IRPEG ed ILOR relative al 1997.
La contribuente non si e’ costituita.
2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullita’ della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 per carenza assoluta di motivazione, appare manifestamente fondato, in quanto la motivazione della sentenza si risolve nella mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, che non consente di ritenere che al rigetto dell’appello il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010