Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19643 del 16/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CENTRO COMMERCIALE IRPINIA SRL IN LIQUIDAZIONE (gia’ DE ROSA FOOD s.r.l.) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARGIULO ALESSANDRO giusta procura a margine del regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

F.LLI AVERNA SPA;

– intimata –

avverso il giudizio pendente n. 294/08 del TRIBUNALE di NAPOLI del 5/5/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2009 dal Consigliere e relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

E’ presente il P.M. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

RILEVATO IN FATTO

che la societa’ Centro commerciale Irpinia a r.l. in liquidazione ha proposto regolamento di competenza nell’ambito di un procedimento per la sua dichiarazione di fallimento pendente davanti al tribunale di Napoli, sostenendo che sarebbe competente il tribunale di Avellino avendo trasferito la sua sede in tale circondario;

che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che e’ orientamento pacifico che l’art. 366 bis c.p.c. e’ applicabile anche al regolamento di competenza e che pertanto l’istanza, priva della formulazione di quesiti di diritto e’ inammissibile.

PQM

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi prima civile, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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