LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A., C.G., C.L., C.S., D.N.D., D.C.A., D.
L.R., D.L., F.N., G.
A., L.A., LO.AG., O.
R., P.V., S.R., V. G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI PIETRO L., che li rappresenta e difende, giuste procure speciali in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto R.A.C.C. 55/08 della CORTE D’APPELLO di BARI dell’8.4.08, depositato il 21/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
RILEVATO IN FATTO
che la corte d’appello di Bari, in relazione a un ricorso proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata di un procedimento introdotto davanti al Tar del Lazio da soggetti residenti in comuni del distretto di Bari, ha declinato la propria competenza indicando come competente la corte d’appello di Roma; che i ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza sostenendo la competenza della corte d’appello di Bari; che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
che questa corte ha ripetutamente (Cass. n. 10191/2005; 11300/04;
2565/2004; 7721/2003) affermato che la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari deve essere individuata non gia’ secondo il criterio stabilito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 per il quale il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di equa riparazione deve essere individuato nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., a giudicare nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualita’ di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ma in base ai principi generali e, quindi, con riferimento all’art. 25 cod. proc. civ., alla stregua del quale, quando l’amministrazione dello Stato e’ convenuta, la competenza appartiene inderogabilmente alla corte d’appello nel cui distretto si trova il luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.
Pertanto, ove, l’obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un’amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui e’ sorta l’obbligazione risarcitoria – cioe’ del luogo in cui e’ stato commesso l’illecito -, ovvero di quello in cui l’obbligazione deve essere eseguita. Ne consegue che il giudice territorialmente competente va individuato sulla base del luogo in cui si e’ consumato il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, ovvero nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, che si identifica, sulla base delle norme in tema di contabilita’ pubblica (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54, comma 1, lett. d in relazione al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 278, 287 e 407), in quello della tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore; che essendo tutti i ricorrenti residenti nel distretto di Bari l’obbligazione indennitaria deve essere adempiuta dalla tesoreria provinciale di Bari e che pertanto la competenza appartiene alla corte d’appello di Bari; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara la competenza della corte d’appello di Bari e condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 900,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi prima civile, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010