Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19658 del 16/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18253-2009 proposto da:

C.T., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7438/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglia del 15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

FATTO E DIRITTO

Letto il controricorso proposto dalla spa Poste Italiane al ricorso notificato da C.T.;

rilevato che il medesimo ricorso non è stato poi depositato nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c. come risulta dalla dichiarazione della cancelleria;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di improcedibilità del ricorso;

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione è condivisibile, per cui il ricorso va dichiarato improcedibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese, liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta oltre millecinquecento Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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