LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21577/2009 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNONE ANTONIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 243/2 008 del TRIBUNALE di LARINO del 9.9.08, depositata il 10/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
RITENUTO IN FATTO
Quanto segue:
1. M.G. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 10 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Larino ha accolto l’opposizione proposta da M.M. avverso un’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei suoi riguardi iniziata da esso ricorrente.
L’intimato non ha resistito.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni;
“(….) 3. Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Alla controversia, infatti, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007), non opera per le opposizioni materia di esecuzione forzata in genere.
Nella specie il ricorso è stato consegnato per la notificazione il 5 ottobre 2009, quando ormai l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza era ormai decorso”.
2. Il Collegio, lette le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le condivide pienamente.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010