Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.19822 del 17/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22699/2009 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 4 7/B/18, presso il sig. GIUSEPPE MAZZITELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARRA Antonio, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI (d’ora innanzi “Allianz”) che agisce in quanto il Lloyd Adriatico SpA ha cessato la propria attività

assicurativa conferendo l’intera azienda in ALLIANZ SPA in persona del Dirigente e Rappresentante Legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI Marco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRIGNANI ALDO, PADOVINI FABIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 926/2009 del TRIBUNALE di AVELLINO del 6.5.09, depositata l’1/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 6 maggio – 1 giugno 2009 n. 926 il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Avellino, che ha disposto la revocazione ai sensi dell’art. 395. 1 cod. proc. civ., n. 1, della sentenza n. 259/2004, emessa dal medesimo ufficio giudiziario.

La revocazione era stata chiesta dalla Compagnia di assicurazioni Lloyd Adriatico contro M.M., che le aveva notificato un atto di citazione recante una data di comparizione diversa da quella che figurava sull’originale, sì che la convenuta era rimasta contumace ed aveva perso la causa.

Il M. propone 4 motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

2.- Tutti i motivi – che denunciano sotto svariati profili la violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

I quesiti formulati in relazione alle violazioni di legge sono del tutto generici e astratti.

Essi si limitano a riprodurre – parzialmente e genericamente – alcune tesi difensive del ricorrente, sulla base di presupposti in fatto che si danno per dimostrati, ma di cui non viene offerto alcun riscontro oggettivo.

Il ricorrente chiede in realtà a questa Corte di decidere in termini diversi dalla sentenza impugnata le questioni dibattute in appello, senza enunciare le regole giuridiche che sarebbero state violate e quelle corrette, di cui chiede l’applicazione, sì da consentire di enunciare una regula iuris che risulti applicabile, oltre che al caso di specie, ad altri casi dello stesso genere (sui criteri di formulazione dei quesiti cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generale ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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