LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320 D/4, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato IANNARELLI PASQUALE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A., F.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato LORIZIO M. A., rappresentati e difesi dall’avvocato BELLANTUONO DOMENICO, giusta procura alle liti a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 793/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del 4.6.08, depositata il 02/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 4 giugno – 2 settembre 2008 la Corte di appello di Bari ha rigettato sia l’appello principale, proposto da C. A.M., sia gli appelli incidentali proposti da F.M. G. e da C.A., avverso la sentenza 19 dicembre 2001 – 17 dicembre 2002 del Tribunale di Foggia che – per quanto ancora rilevante al fine del decidere – aveva rigettato la domanda di. riscatto agrario proposta da C.A.M., nei confronti di F.G.;
con riferimento all’atto 29 dicembre 1990 con il quale la F. aveva acquistato (da C.M., cui in corso di causa è succeduto C.A.) un fondo agricolo in ***** in violazione del diritto di prelazione spettante a essa concludente quale proprietaria coltivatrice diretta di un fondo confinante con quello in vendita.
La Corte di appello ha rigettato la domanda sul rilievo che l’attrice non ha dato la prova di essere titolare del diritto di prelazione invocato, atteso che, la stessa era priva della qualità di coltivatrice diretta, nè aveva dimostrato di non aver venduto, nel biennio precedenti, terreni aventi un imponibile fondiario superiore a L. mille e che – comunque – faceva difetto, tra il fondo di proprietà della stessa e quello oggetto di retratto, il requisito della contiguità.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico, complesso motivo, C. A.M..
Resistono, con controricorso, C.A. e F.M. G..
In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche j introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:
2. Come sopra anticipato i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza del primo giudice, atteso – tra l’altro – che gli elementi probatori acquisiti, quanto alla qualità di coltivatore diretto della C. non sono sufficienti.
Hanno osservato, in particolare, quei giudici, che l’inchiesta testimoniale non ha offerto un quadro sufficientemente univoco della situazione caratterizzante la relazione della C. con il fondo asseritamene confinante di sua proprietà, con particolare riguardo alle necessità colturali dello stesso, nonchè alla contribuzione personale e familiare alla lavorazione del fondo in questione nella misura in questione.
La prova – precisa la sentenza impugnata – non è adeguata, anche se si esclude la deposizione di C.A. (sfavorevole all’attrice) della quali non può tenersi conto in quanto costui, succeduto a C.M., è divenuto parte del processo, e si valorizzano le deposizioni dei testi a lei favorevoli.
Hanno evidenziato quei giudici, infatti, che la saltuaria presenza in campagna notata dal confinante in occasione si taluni favori oppure i contatti telefonici della C. con il C. per l’acquisto di prodotti agricoli non possono costituire il segno univoco di una attività abituale e continuativa della coltivazione del fondo svolta con lavoro prevalentemente proprio della C. e della sua famiglia.
Allo stesso modo – prosegue la sentenza – non appare a tale fine esaustiva (ma fornisce forse argomenti di prova contraria) la deposizione del teste T., il quale ha dichiarato di essere stato convocato dai coniugi C. – F. per eseguire lavori svariati di coltivatore sul loro fondo (aratura, francizollatura, preparazione del letto di semina, diserbo, concimazione e mietitrebbiatura), in quanto titolare di attrezzatura agricola.
Il teste peraltro – hanno sottolineato quei giudici – pur avendo affermato che i coniugi prestavano qualche aiuto, specie durante la semina, ha puntualizzato che l’aiuto consisteva in un ausilio marginale e nella collaborazione all’esercizio della attività svolta dalla propria organizzazione, consistente in piccoli lavori come scucire i sacchetti del seme e mettere da parte i sacchetti.
Peraltro, dalla relazione di consulenza tecnica emerge (per quanto riferito al CTU) che tutti i lavori di coltivazione del fondo venivano eseguiti da contoterzisti e i testi addotti addotti dalla controparte hanno poi negato di avere visto la C. coltivare personalmente il fondo e giustamente il giudice di primo grado ha inoltre sottolineato come l’attrice non abbia prodotto alcuna documentazione (domande di integrazione, fatture, autofattrure di vendita del prodotto o di acquisto del materiale occorrente in campagna, ovvero di un attrezzo agricolo ecc.) riconducibile all’esercizio dell’attività gestoria di coltivazione del fondo da cui poter desumere il requisito soggettivo della coltivazione abituale con le caratteristiche idonee a connotare la qualità di coltivatore diretto.
E’ appena il case di evidenziare al riguardo – hanno concluso la loro indagine sul punto i giudici di secondo grado – come la documentazione prodotta in appello (pur se ammissibile) sia irrilevante, in quanto si riferisce a periodi successivi alla vendita in contestazione.
3. Con l’unico motivo la ricorrente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – censura nella parte de qua la sentenza impugnata per non avere adeguatamente motivato la conclusione raggiunta, atteso che contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado ed erroneamente riferito ad epoca successiva alla controversia il prelante era iscritto quale coltivatore diretto negli elenchi INPS sicchè tale circostanza è stata esclusa nella valutazione complessiva delle prove richieste per la sussistenza del requisito soggettivo di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8.
4. La deduzione è manifestamente infondata. Giusta la testuale previsione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 31, “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all’allevamento o al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame”.
Pacifico quanto precede si osserva che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è pacifica – da lustri – nell’affermare che ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e della domanda di riscatto L. n. 590 del 1965, ex art. 8, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, ovvero dimostrando l’effettivo esercizio dell’attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell’eventuale iscrizione dell’interessato in appositi elenchi o albi (in questo senso ad esempio, Cass. 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1112; Cass. 10 aprile 2003, n. 5673; Cass. 1 giugno 2001, n. 7445).
Certo quanto sopra, certo che i giudici del merito hanno accertato (e la relativa statuizione non risulta in alcun modo adeguatamente censurata) che nè la C., nè la sua famiglia svolgono attività agricola – atteso che come del resto accertato anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio tutti i lavori di coltivazione del fondo asseritamene a confine con quello per il quale è stato esercitato il retratto erano eseguiti da contoterzisti – è palese che è assolutamente irrilevante che i giudici del merito non abbiano preso in esame (ritenendolo non pertinente) il provvedimento con cui è stata disposta la reiscrizione dal 1^ gennaio 1988 della C. negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Un tale documento, infatti, è assolutamente irrilevante al fine della dimostrazione del ricorrere, in capo alla C. delle condizioni soggettive cui la L. n. 590 del 1965, art. 31, subordina il sorgere del diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto).
5. Al rigetto attesane la dimostrata manifesta infondatezza di tale profilo dell’unico motivo di ricorso segue la inammissibilità, per carenza di interesse, degli altri profili (diretti a dimostrare, da un lato, che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto non raggiunta la prova della mancata vendita, da parte sua, di fondi agricoli aventi un imponibile fondiario superiore a L. mille nel biennio anteriore all’esercizio del retratto, dall’altro, che – contrariamente a quanto accertato in linea di fatto dai giudici a quibus – il fondo di proprietà di essa ricorrente è confinante con quello oggetto di controversia).
Si osserva, infatti, che giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano.
E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime Cass. 11 gennaio 2007, n. 389; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).
Atteso quanto sopra, accertato che la C. è priva della qualità di coltivatore diretto L. n. 590 del 1965, ex art. 31, si che non era legittimata a esercitare la prelazione (e il riscatto) è palese che anche nella eventualità si dovesse pervenire all’accoglimento dei restanti profili di censura articolati con il ricorso non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata la quale rimarrebbe pur sempre ferma in forza della ratio decidendi di cui si è dimostrata la fondatezza.
3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., della ricorrente non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.
Gli argomenti contenuti nella ricordata memoria, infatti, da un lato si limitano a riproporre le tesi e le considerazioni già sviluppate in ricorso, dall’altro; totalmente prescindono dal considerare che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere – a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione – carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, in particolare, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (tra le tantissime in questo senso, ad esempio, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, specie in motivazione).
Il proposto ricorso, conclusivamente, manifestamente infondato, deve essere rigettato.
Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto in questa sede attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010