Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19988 del 21/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari 2, presso l’avv. Giulia Caroselli, rappresentato e difeso dall’avv. Pezzoni Claudia, del Foro di Parma, per procura speciale in atti.

– ricorrente –

e NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in data 15 marzo 2009 nel procedimento n. 637/08 RG VOL;

udita la relazione della causai svolta nella Camera di consiglio del 22 aprile 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha osservato.

LA CORTE:

RILEVATO IN FATTO

CHE:

è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa del ricorrente, con la quale il consigliere relatore – premesso che “la Corte d’appello di Milano, con decreto del 13.02.2009, rigettava il reclamo proposto da N.S. avverso il provvedimento del Tribunale di Milano del 9.6.2008” e che “avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione N.S., non notificato ad alcuno” – ha osservato che “il ricorso appare manifestamente inammissibile, poichè non risulta notificato ad alcuno (Cass. n. 20509, n. 19048 e n. 19046 del 2007) e tale ragione di inammissibilità ha, peraltro, carattere assorbente rispetto alle ulteriori ragioni di manifesta inammissibilità pure altrimenti rilevabili (il ricorso, benchè denunci il vizio di violazione di legge neppure si conclude con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.; è privo di autosufficienza quanto all’indicazione del fatto)”;

non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione; pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendo stato il ricorso notificato ad alcuno e nessuno avendo comunque ad esso resistito.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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