Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19999 del 21/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Pignatelli 362, presso l’avv. Carlo Selmi, rappresentato e difeso dagli avvocati Manno Vincenzo Davide e Alessandro Siagura, del Foro di Palermo, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

IMPREPAR IMPREGILO PARTECIPAZIONI s.p.a. con socio unico in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e IMPREGILO s.p.a., quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese fra Impregilo s.p.a (ex Lodigiani s.p.a.), ICORI s.p.a. e Benedetto Versaci s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Agri 3, presso l’avv. Mormino Ignazio, che le rappresenta e difende insieme con l’avv. Claudio Schicchi per procura in atti,

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 341/08, in data 18 marzo 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito, per le controricorrenti, l’avv. Ignazio Mormino, che ha chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha dichiarato di aderire alla relazione in atti.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. Imprepar Impregilo Partecipazioni s.p.a. con socio unico e Impregilo s.p.a. hanno depositato controricorso in relazione al ricorso per cassazione proposto da D.P., con atto notificato il 4 maggio 2009, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 341/08 in data 18 marzo 2008, ma non depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione;

2. il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato in termini presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. 1987/4876;

1997/4452);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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