Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20098 del 23/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24968/2008 proposto da:

D.F.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONESTI CARLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato SAVINI SIMON, rappresentato e difeso dall’avvocato RAVAGLI Camillo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2144/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO dell’11.7.07, depositata il 19/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Francesco Pecora che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata la Corte di Milano, quale giudice di rinvio, ha respinto l’appello della Sig.ra D.F.V. avverso la sentenza di primo grado con cui era stata condannata al pagamento, in favore del Sig. F.A., del doppio della caparra da quest’ultimo versatale in relazione al contratto preliminare di compravendita di un appartamento, sul rilevo della giustificatezza del recesso del promissario acquirente per essere emersa la presenza di una clausola di inalienabilità inserita nella disposizione testamentaria in forza della quale la D.F. era diventata proprietaria dell’immobile.

La soccombente ricorre quindi per cassazione. Sennonchè l’unico motivo del ricorso non contiene nè la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, nè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocato della parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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