LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22823-2009 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SINESIO PIETRO ANDREA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, R.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 464/2009 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA del 20/02/09, depositata il 27/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 464/2009, depositata il 19 marzo 2009 e notificata il successivo 8 luglio 2009, il Tribunale di Civitavecchia ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace della stessa città, che ha accolto limitatamente all’importo di Euro 1.070,53 la domanda proposta da B.G. contro R. C. e la s.p. Milano Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale.
La B. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
2.- I due motivi di ricorso – che denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto, quanto alle violazioni di legge, e di un momento di sintesi delle censure analogo al quesito di diritto, quanto ai vizi di motivazione, tale da porre in evidenza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la soluzione adottata (cfr. fra le tante Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura del motivo – a seguito di un interpretazione svolta dal lettore e non prospettata dal ricorrente consenta di individuare il fatto controverso e l’inidoneità della motivazione (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 3, 18 luglio 2007 n. 16002 e 26 febbraio 2008 n. 4961).
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto.
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e della memoria, rileva che, quanto ai denunciati vizi di motivazione, deve essere condiviso il giudizio espresso nella relazione.
Quanto alle violazioni di legge, il ricorrente ha formalmente inserito nel ricorso due proposizioni denominate “quesiti”, in relazione ai motivi di ricorso. I suddetti quesiti risultano però inammissibili.
Il primo quesito non è decisivo, perchè non è congruente con le ragioni su cui si basa la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto ammissibile la produzione dei verbali della Vigilanza urbana, trattandosi di materiale acquisibile anche d’ufficio dal giudice.
Donde l’ininfluenza delle preclusioni di legge alla relativa produzione ad opera delle parti. Ha altresì specificato che non è stata contestata la conformità all’originale della fotocopia prodotta in giudizio, che è da ritenere quindi attendibile.
Su questi aspetti avrebbero dovuto essere sintetizzate nel quesito le censure del ricorrente.
Il quesito sul secondo motivo è generico, in quanto si limita a chiedere che venga cassata la sentenza impugnata, in accoglimento della denuncia di violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., come illustrata nel motivo di ricorso: formulazione di per sè insufficiente ad individuare il principio di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare, in vece e luogo di quello enunciato dal giudice di appello (cfr. fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3, Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010