Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20127 del 23/09/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DE PAOLA Gabriele, difensore e procuratore del Sig. N. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23877/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 2 0/05/08, depositata il 19/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il difensore di N.G. chiede la correzione ex art. 391 bis c.p.c. dell’errore materiale della sentenza n. 23877/2008 del 10.9.2008 con la quale la Prima Sezione di questa Corte ha accolto il suo ricorso avverso il decreto della Corte di appello di Bologna che aveva respinto la sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che, per evidente svista, ha condannato al pagamento dell’indennizzo di Euro 33.000,00, con interessi legali e spese processuali, il Ministero della Giustizia.

L’istanza di correzione va accolta, sussistendo, effettivamente, l’errore materiale denunciato nel dispositivo (e nella motivazione) della sentenza della Corte ma non anche nell’intestazione, correttamente riferita alla PCDM. Si dovra’ procedere in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano. La sentenza della Corte, dunque, va corretta nel senso che nel dispositivo la’ dove e’ scritto “Ministero della Giustizia” deve intendersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PQM

LA CORTE dispone la correzione materiale della sentenza n. 23877/2008 del 10.9.2008 con la quale la Prima Sezione ha accolto il ricorso di N.G. nel senso che nel dispositivo la’ dove e’ scritto “Ministero della Giustizia” deve intendersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cosi’ deciso in Roma il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472