LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso l’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOTARIIS GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGHESANO LUCCHESE 29, presso l’avvocato PETRUCCIANI ANNA CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PETRUCCIANI MARIO, giusta procura speciale per Notaio RICCARDO RICCIARDI di CAMPOBASSO –
Rep. n. 128.914 del 05.05.09;
– resistente –
avverso la sentenza n. 182/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. DOGLIOTTI Massimo: il relatore chiede al Presidente di fissare adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Dato atto che la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza 10/7 – 7/8/2007 rigettava l’appello proposto da P.O., nei confronti del coniuge B.A.G., nell’ambito della controversia avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”;
che propone ricorso per Cassazione la P.; che non si e’ costituito il B.;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., ove si precisa che il ricorso sembra articolarsi dapprima su due motivi, ma in quello contrassegnato dal numero 1 non si indica se si tratti di violazione di legge, ed eventualmente a quale norma ci si riferisca, il secondo richiama invece l’art. 2697 c.c.. Seguono due quesiti di diritto, uno del tutto generico, l’altro costituito dalla mera indicazione di un fatto (sul punto, Cass. S.U. n. 11210 del 2008). In una successiva parte del ricorso, si indicano “punti della sentenza” in cui la motivazione e’ illogica e contraddittoria”. Segue – pare di capire – una “sintesi” che peraltro e’ costituita da un riassunto di quanto esposto precedentemente, senza precise indicazioni sull’affermata contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione e sull’incidenza di esse nella decisione (tra le altre, Cass. n. 2694 del 2008);
ritenuto che questo Collegio intende recepire le indicazioni del relatore;
che va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; a norma del D.L. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010