LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1240/2005 proposto da:
PUNTO CASA SRL *****, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore R.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VILLA GIANROBERTO;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO ***** ***** in persona dell’Amministratore Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ANIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PACCHIOLI Roberto;
F.M. *****, F.E.
*****, F.R. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GINOULHIAC EUGENIO;
– controricorrenti –
e contro
C.R. DECEDUTO TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE EDIL 2001 E PER ESSO gli eredi elettivamente e impersonalmente;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2135/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
Preliminarmente i due difensori si rimettono sul richiesta del Consigliere PICCIALLI di integrare il contraddittorio;
udito l’Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore del ricorrente che si riporta ed insiste;
uditi gli Avvocati BALIVA Marco e PICCHIOLI Roberto difensori dei rispettivi resistenti che si riportano anch’essi ed insistono, anche sulle conclusioni di cui alle memorie;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per integrazione del contraddittorio nei confronti del C.R. in subordine rigetto del ricorso e condanna alle spese.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
che il ricorso all’intimato C.R., chiamato in causa quale titolare della ditta individuale Edil 2001, appellato contumace in secondo grado, risulta invalidamente notificato presso l’avvocato che l’aveva rappresentato e difeso in primo grado, nonchè, sull’indimostrata premessa del sopravvenuto decesso del destinatario, collettivamente ed impersonalmente presso il domicilio del medesimo, pur non precisandosi la data dell’assunta morte, con conseguente impossibilità di verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 330 c.p.c., comma 2, che ammette siffatta modalità di notificazione solo nel caso in cui il decesso si sia verificato dopo la notificazione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
dunque, che allo stato non può ritenersi certa l’integrità del contraddittorio nei confronti del suddetto litisconsorte processuale o dei suoi aventi causa, ove deceduto, rendendosi pertanto necessario provvedere ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;
sul conforme parere del P.G. e sulla non opposizione dei difensori delle altre parti presenti.
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C. R., oppure, ove comprovato il relativo decesso, agli eredi del medesimo, mediante notifiche da eseguirsi singolarmente, nel caso in cui detto evento si sia verificato prima della notificazione della sentenza impugnata.
Assegna a tal fine il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010