Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2468 del 03/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Siciliana Lavorazioni Carni s.r.L, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Messina, alla via T. Capra is. 301/bis, presso lo studio associati Catania – Fiannacca – Todaro., rapp.to e difeso dagli avv.ti Fiannacca Giovanni e Nicola Todaro giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 91/2007/00 depositata il 7/8/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Siciliana Lavorazioni Carni s.r.l., contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio e l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Messina n. 351/01/2001 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** Irpeg e Ilor 1995.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi; resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la nullita’ della sentenza laddove, con motivazione apparente, non esplicita il collegamento tra l’inerenza dei costi all’attivita’ d’impresa.

La censura e’ infondata. Sussiste motivazione apparente laddove il giudice si limiti a richiamare principi astratti disancorati dalla fattispecie concreta ed in ogni caso sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione. Cio’ non ricorre nel caso in esame in cui la CTR ha esposto le voci di riferimento (carburante, leasing macchine elettriche, manutenzione e riparazione impianti, manutenzione e riparazione automezzi, gomme e copertoni – pag. 7) ed ha ritenuto tali acquisiti e prestazioni inerenti l’attivita’ della societa’ in considerazione dell’organizzazione dei beni strumentali e del personale.

Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione su fatti controversi; la CTR non avrebbe preso in esame le ragioni di fatto contestate dall’Ufficio nel p.v.c. riguardo la indeducibilita’ per i vizi formali dei documenti giustificativi.

La censura e’ infondata. Il vizio di omessa motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Questo vizio non puo’ consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova. Ne’ la ricorrente assume che la indeducibilita’ delle spese per i vizi formali dei documenti giustificativi sia stato oggetto di specifico rilievo in sede di appello.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Siciliana Lavorazioni Carni s.r.l, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Siciliana Lavorazioni Carni s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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