Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2577 del 04/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.V., elett.te dom.to in Roma, alla via Ovidio n. 32, presso lo studio dell’avv. Irene Pelliccirai, rapp.to e difeso dall’avv. MASTRANGELO COSIMO, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli V. Giulia n. 34/10/2007 depositata il 14/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.V. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Trieste n. 74/04/05 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento per Iva ed Irap dell’anno 2000.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la tempestività del ricorso in quanto proposto nei termini di cui all’art. 327 c.p.c., – la consegna dell’atto per la notifica all’ufficiale posta-le reca la data del 30/7/2008 (V. Sez. 5^, Sentenza n. 13215 del 09/06/2009).

Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe valutato la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP senza che il M. avesse sollevato tale censura con l’atto di appello.

La censura è fondata. L’esame dell’atto di appello evidenzia che il M., con tale impugnativa, dedusse soltanto la intervenuta decadenza dell’iscrizione per tardiva notifica. La pronuncia impugnata pertanto, nell’accertare la sussistenza dell'”autonoma organizzazione”, risulta emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Friuli V. Giulia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo, grado, ad altra sezione della CTR del Friuli V. Giulia.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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