LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8113/2009 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO NOTARILE INDETTO CON D.M.
20/12/2002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.S. (*****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato SCHETTINO Giuseppina, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
T.F., C.C., G.M.C.;
– intimati –
avverso la decisione n. 1242/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/03/2008;
uditi gli avvocati Wally FERRANTE dell’Avvocatura Generale dello Stato, Giuseppina SCHETTINO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 3039 del 2006 il TAR per il Lazio respinse il ricorso di G.S., diretto all’annullamento dell’atto con il quale ella era stata esclusa, in ragione di un preteso “travisamento della traccia”, dall’ammissione alle prove orali nel concorso a duecento posti di notaio indetto il 20.12.2002. La G. interpose appello innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza in data 23.3.2008, lo accolse affermando sussistere il denunziato errore madornale a carico della valutazione della Commissione giudicatrice la quale, incorrendo in eccesso di potere, aveva travisato il contenuto della traccia assegnata ai candidati supponendo erroneamente che essa postulasse dati di contro incontrovertibilmente esclusi.
Per la cassazione di tale decisione il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, formulando quesito di diritto per il quale la decisione del C.d.S. che abbia, sul rilievo della natura giuridica delle valutazioni, sovrapposto la propria valutazione di merito a quella della commissione esaminatrice, rappresenta una invasione della sfera di discrezionalità tecnica della P.A. e costituisce pertanto violazione del limite esterno della giurisdizione. Al ricorso si è opposta la G. con controricorso, illustrato con memoria, deducendo la inammissibilità e l’infondatezza della impugnazione. Il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis del c.p.c., in data 24.9.2009 ha depositato relazione nella quale ha proposto la trattazione nella camera di consiglio delle Sezioni Unite sul rilievo della manifesta infondatezza della censura.
Ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la definizione del ricorso in Camera di consiglio e pertanto, applicandosi il disposto dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, dispone che la causa sia rinviata alla pubblica udienza.
PQM
Rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010