LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19281/2008 proposto da:
SIATAS SPA SOCIETA’ ALBERGHIERA PER IL TURISMO E LE ATTIVITA’
SPORTIVE in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FIERRO Francesco, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.V., D.S., B.S. quali eredi di G.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato MARCO PALOMI (Studio Legale Stella), rappresentati e difesi dall’avvocato MARSALA FANARA Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 712/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 14.7.06, depositata il 12/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Palermo con sentenza del 2 luglio 2007 confermava la sentenza parziale resa dal tribunale locale nel giudizio promosso da G.C. avverso S.I.A.T.A.S. spa il 2 ottobre 1998, con la quale la società convenuta era stata condannata a rimuovere manufatti, collettori fognanti e tubi che erano stati posti in opera su un terreno dell’attrice in contrada *****.
La S.I.A.T.A.S. spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 giugno 2008. Gli eredi di G.C. hanno resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, rilevando l’inammissibilità del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.
I cinque motivi di ricorso, che di seguito si riportano testualmente, denunciano: 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 245, 246 e 247 c.p.c.;
2) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 254 e 116 c.p.c.;
3) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 112 c.p.c.;
4) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 113 e 101 Cost..
5) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1027 c.c., e segg., e art. 116 c.p.c..
La relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c., ha rilevato che tutti i motivi sono privi di una separata e specifica formulazione di adeguato quesito di diritto, consistente in una chiara sintesi logico giuridica della questione sottoposta al vaglio di legittimità, in termini tali da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass 23732/07).
Nella memoria depositata prima dell’adunanza camerale, parte ricorrente riporta i quesiti di diritto da essa formulati al termine di ciascun motivo e ne difende la idoneità. Il Collegio, esaminati gli atti, concorda con le conclusioni della relazione.
Terzo, quarto e quinto quesito, che per la loro brevità conviene riportare, costituiscono esempio palese della violazione della portata novellatrice della riforma: 3) “Il Giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e non oltre i limiti di esse”. 4) “Il Giudice deve, nel pronunciarsi, seguire le norme del diritto e non può ordinare esecuzione di attività contrarie a norme imperative”. 5) “Il Giudice deve valutare tutte le prove assunte con rigore logico e previo corretto inquadramento del diritto che si assume leso”.
Trattasi con evidenza di quesiti inammissibili. Le Sezioni Unite insegnano infatti che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. 26020/08 ex multis). Anche primo e secondo quesito, che pure sono articolati più distesamente, propongono una formulazione del tutto inammissibile, poichè il primo enuncia affermazioni generiche (inammissibilità dei testimoni aventi interessi in causa, mancata ammissione di testi chiave) e il motivo viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione omettendo di riportare con completezza il testo delle prove testimoniali dedotte e non ammesse, così impedendo l’esame alla Corte, che non ha accesso agli atti di causa in ordine ai vizi in iudicando.
Il secondo, perchè, al pari dei primi tre, si risolve nel sollecitare la valutazione delle prove con “idonea motivazione” e l’adozione “delle cautele di legge”. E’ appena il caso di aggiungere che non risulta formulata neppure la specifica indicazione del fatto controverso nei termini previsti dall’art. 366 bis c.p.c., che deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. 16002/07) .
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010