LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Palombo 26, presso la società E.P. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti GAETA Carlo e Ugo Gaeta giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 137/18/07 del 26/9/07.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio- rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo l’Agenzia, sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata quanto all’accertamento secondo cui il contribuente sarebbe privo di una struttura organizzativa adeguata.
Il mezzo è manifestamente fondato.
In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).
Risulta dal ricorso, nel quale è testualmente riportata la parte dell’atto di appello che interessa, che l’Ufficio aveva evidenziato dati, risultanti dalla dichiarazione dei redditi del professionista, relativi soprattutto al valore dei beni strumentali, a spese per prestazioni di lavoro dipendente ed a spese relative agli immobili, dei quali il giudice tributario avrebbe sicuramente dovuto dare conto nell’ambito del giudizio sulla sussistenza o meno di una struttura autonomamente organizzata.
Il mancato esame di tali dati integra il dedotto vizio motivazionale”;
che il controricorrente ha depositato una memoria;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame, ed anche per le spese, ad altra sezione della CTR Campania.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010