Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2973 del 10/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 40/3/07 del 28/9/07.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento IRAP. Il contribuente non si è costituito.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, assume che la rettifica della dichiarazione per errori di diritto non potrebbe avvenire in sede di opposizione alla cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

Il mezzo è manifestamente infondato.

Dal principio della emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione, affermato dalle Sezioni Unite – a composizione del precedente contrasto giurisprudenziale – nelle sentenze n. 15063/02 e 17394/02 e successivamente recepito nella costante giurisprudenza della Sezione tributaria, discende che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitatile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (in questo senso Cass. 22021/06).

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente assume che l’agente di commercio, in quanto imprenditore, è sempre assoggettato ad IRAP. Il mezzo è inammissibile, in quanto la ricorrente si duole di una eventuale violazione di legge e non di un vizio di motivazione, ed è comunque infondato nel merito atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (SS.UU. 12108/09)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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